Il decreto ingiuntivo è quell’atto giudiziario tramite cui un soggetto, il cosiddetto creditore, acquisisce un titolo esecutivo per agire nei confronti di un altro soggetto, il debitore. Nello specifico il giudice competente grazie a questo tipo di provvedimento ingiunge al debitore di adempiere un’obbligazione entro il termine di 40 giorni dalla notifica. In questo modo il creditore ha la possibilità di recuperare il proprio credito aggredendo i beni del debitore. Con un decreto di questo tipo, il giudice, previa richiesta del creditore, ingiunge al debitore di:
- Pagare una somma di denaro,
- Consegnare una determinata quantità di cose fungibili,
- Consegnare una cosa determina.
Il creditore ricorre a tale strumento per ottenere velocemente il credito di cui ha diritto. Le peculiarità che caratterizzano il decreto sono:
- Snellezza del procedimento,
- Velocità di emissione,
- Costi inferiori (rispetto ai costi di un processo ordinario).
Per poter procedere con un provvedimento di questo tipo il credito originario vantato dal creditore deve essere certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. Nello stesso provvedimento il giudice avvisa il debitore della possibilità di proporre opposizione o che si potrà procedere con esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo è generalmente emesso senza il contradditorio delle parti (inaudita altera parte) questo significa che non viene ascoltata la controparte e non vi è un accertamento approfondito del diritto fatto valere dal creditore. In riferimento a questo aspetto si parla di cognizione sommaria proprio perché non vi è un approfondimento da parte del giudice. Tale sommarietà può venire meno qualora il debitore si opponga. In seguito all’opposizione, infatti, si instaura una cognizione piena, caratterizzata da tutte le garanzie del contradditorio (c.d. contradditorio differito) e da un’effettiva istruzione probatoria. Questo determina un allungamento dei tempi e un aumento dei costi. In merito a quest’ultimo aspetto va precisato che i costi per l’emissione del decreto sono relativamente bassi: il creditore, infatti, deve versare il contributo unificato determinato dal valore del credito fatto valere, contributo poi che deve essere dimezzato della metà. A questa somma si aggiunge quella della marca da bollo (27 euro) e quella della notifica del decreto.
Al decreto ingiuntivo disciplinato nello specifico dal nostro ordinamento se ne aggiunge anche una forma speciale: si tratta del decreto ingiuntivo europeo, istituito con il regolamento n. 1896 del 2006, uno strumento che consente di recuperare i pecuniari incontestati derivanti da rapporti transfrontalieri di natura commerciale e civile.
Quando richiedere il decreto ingiuntivo: i requisiti
La possibilità di procedere con un tale provvedimento è predeterminata dalla sussistenza di una serie di condizioni e requisiti. Questi ultimi sono disciplinati dall’art. 633 c.p.c. dove per l’appunto sono indicate le condizioni di ammissibilità. È stabilito, infatti, che il procedimento è esperibile solo in riferimento a diritti di credito che devono avere un oggetto specifico e nel caso in cui il credito riguardi una somma di denaro questa deve necessariamente essere liquida. Qualora sussistano tutti questi requisiti il giudice competente dopo aver ricevuto la domanda del creditore, emette un’ingiunzione di pagamento o di consegna:
- Se viene data una prova scritta del diritto fatto valere;
- Se il credito è relativo a onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese effettuate da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- Se il credito è relativo a onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionali, oppure ad altri soggetti che esercitano una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa approvata.
Tempistiche e conseguenze del decreto ingiuntivo
I tempi di emissione del decreto ingiuntivo non sono prefissati dalla legge e cambiano a seconda dell’ufficio competente. Generalmente però i tempi dei giudici di pace sono più rapidi rispetto a quelli dei tribunali, anche se tutto dipende dal carico di lavoro e dalla documentazione prodotta in merito al ricorso. Dopo aver valutato il ricorso e le prove il giudice può sospendere la richiesta se ritiene necessaria la produzione di ulteriori documenti da parte del ricorrente oppure può rigettarla con decreto motivato. Qualora sussistano tutte le condizioni il giudice accoglie la domanda emettendo il decreto e ordinando alla controparte di adempiere all’obbligazione entro i termini fissati. In questo caso il decreto e il ricorso fanno notificati al debitore a cura del ricorrente ed entro 60 giorni dall’emissione a pena dell’inefficacia del decreto stesso. Il debitore ha la facoltà di opporsi al decreto ingiuntivo con un apposito atto di citazione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che lo ha emesso ed entro 40 giorni dalla notifica dello stesso. In seguito all’opposizione si apre la seconda fase del procedimento di ingiunzione che si svolge secondo le norme del processo ordinario stabilite dall’articolo 645 c.p.c.